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Vendita e somministrazione alcol, le nuove norme
La Camera dei Deputati ha ulteriormente modificato la normativa sulla somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne contenuta nell’articolo 55 del disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

La Camera dei Deputati ha ulteriormente modificato, accogliendo peraltro alcune istanze rappresentate dalla Federazione dei Pubblici Esercizi Fipe-Confcommercio, la normativa sulla somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne contenuta nell’articolo 55 del disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Il nuovo testo migliora quello approvato dal Senato poiché detta una più organica disciplina della attività di vendita e somministrazione di alcolici nelle ore notturne.
In particolare la nuova formulazione, che si ritiene resterà immutata nell’imminente esame conclusivo del disegno di legge da parte del Senato, prevede:
1. Divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici dalle tre alle sei in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre. Possibilità per il Questore di disporre diversamente per particolari esigenze di sicurezza.
2. Divieto di vendita per asporto (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche ed analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore ventiquattro alle ore sei. Possibilità per il Questore di disporre diversamente per particolari esigenze di sicurezza. Non sono citati gli artigiani in quanto gli stessi non possono, in quanto tali, effettuare la vendita di bevande alcoliche, a meno che non le producano.
3. Obbligo per gli esercenti individuati al punto 1 che proseguano la loro attività dopo le ore ventiquattro di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici. Tali obblighi per gli esercizi pubblici senza attività di spettacolo o intrattenimento decorreranno dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge.
4. Disciplina specifica per i trattenimenti danzanti effettuati negli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali.
5. Rimodulazione del sistema sanzionatorio che prevede la chiusura dell’esercizio da sette a trenta giorni esclusivamente in caso di recidiva per l’infrazione dei divieti di somministrazione e vendita di alcolici.

19 luglio 2010

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